{"id":4199,"date":"2026-06-29T12:15:33","date_gmt":"2026-06-29T12:15:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.manutan.it\/blog\/?p=4199"},"modified":"2026-06-29T12:16:30","modified_gmt":"2026-06-29T12:16:30","slug":"green-claims-code-negli-acquisti-b2b-strategie-per-assicurare-la-conformita-e-ridurre-i-rischi-di-greenwashing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.manutan.it\/blog\/green-claims-code-negli-acquisti-b2b-strategie-per-assicurare-la-conformita-e-ridurre-i-rischi-di-greenwashing\/","title":{"rendered":"Green Claims Code negli acquisti B2B: strategie per assicurare la conformit\u00e0 e ridurre i rischi di greenwashing"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_4200\" aria-describedby=\"caption-attachment-4200\" style=\"width: 2560px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4200 size-full\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-scaled.jpeg\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1440\" srcset=\"\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-scaled.jpeg 2560w, \/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-300x169.jpeg 300w, \/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-1024x576.jpeg 1024w, \/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-768x432.jpeg 768w, \/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-1536x864.jpeg 1536w, \/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Cover_green_claims_code-2048x1152.jpeg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4200\" class=\"wp-caption-text\">Factory manager or businessman and female engineer in factory. elegant man inspecting factory in industry plant background.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Le dichiarazioni ambientali si stanno moltiplicando nei cataloghi dei fornitori B2B, ma la loro affidabilit\u00e0 \u00e8 raramente verificabile. Di fronte a questa realt\u00e0, l\u2019Unione Europea e il Regno Unito hanno avviato una riforma completa del quadro normativo che disciplina i green claims. Per buyer, responsabili CSR e direttori acquisti, questi sviluppi stanno ridefinendo le regole delle relazioni con i fornitori e della rendicontazione non finanziaria gi\u00e0 oggi. La fine dell\u2019autodichiarazione dei fornitori costringe le organizzazioni a rivedere i propri processi di selezione, la gestione dei rischi e la reportistica CSR.<\/p>\n<ul>\n<li>Dichiarazioni ecologiche e Codice delle dichiarazioni ecologiche: cosa prevedono esattamente queste nuove norme contro il greenwashing?<\/li>\n<li>I pilastri della conformit\u00e0: cosa richiede concretamente la legge alle imprese<\/li>\n<li>Dichiarazioni ecologiche e appalti B2B: la fine dell&#8217;autodichiarazione dei fornitori<\/li>\n<li>Come adeguare i propri processi di approvvigionamento a questo nuovo requisito di trasparenza?<\/li>\n<li>Oltre il semplice adempimento: trasformare la trasparenza ambientale in un fattore di miglioramento delle prestazioni negli appalti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le dichiarazioni ambientali si stanno diffondendo nei cataloghi dei fornitori B2B. \u201cEco-friendly\u201d, \u201ccarbon neutral\u201d, \u201csostenibile\u201d: queste etichette compaiono su un numero crescente di pagine prodotto, ma la loro affidabilit\u00e0 \u00e8 raramente davvero verificabile. In questo contesto, l\u2019Unione Europea e il Regno Unito hanno intrapreso una riforma fondamentale del quadro normativo sui green claims. Per buyer, responsabili CSR e direttori acquisti, queste evoluzioni non sono pi\u00f9 una prospettiva lontana: stanno ridefinendo gi\u00e0 oggi le regole della relazione con i fornitori e della rendicontazione non finanziaria.<\/p>\n<p><strong>Green claims e Green Claims Code: cosa prevedono queste nuove normative anti-greenwashing?<\/strong><\/p>\n<p>I buyer B2B sono esposti ogni giorno a centinaia di dichiarazioni ambientali non verificabili. L\u2019urgenza normativa \u00e8 ora duplice: da un lato, l\u2019Unione Europea sta finalizzando un quadro vincolante; dall\u2019altro, il Regno Unito applica gi\u00e0 le proprie regole. Comprendere questi due sistemi \u00e8 il primo passo per mettere in sicurezza gli acquisti e la catena del valore.<\/p>\n<p><strong>La proposta di Direttiva Green Claims (UE): vietare le dichiarazioni ambientali non supportate<\/strong><\/p>\n<p>La proposta di Direttiva Green Claims della Commissione Europea, riferimento COM\/2023\/166, mira a regolamentare rigorosamente le dichiarazioni ambientali relative a prodotti e servizi, siano esse generiche come \u201cgreen\u201d o \u201csostenibile\u201d, comparative come \u201cmeno inquinante di\u201d o basate su etichette. Il testo \u00e8 destinato ad applicarsi sia alle imprese B2C sia agli operatori B2B che formulano o diffondono tali affermazioni. Il calendario di adozione e implementazione pu\u00f2 ancora evolvere, ma alle aziende viene gi\u00e0 richiesto di rafforzare la solidit\u00e0 delle prove ambientali.<\/p>\n<p><strong>Il Green Claims Code (Regno Unito): un quadro parallelo post-Brexit per i green claims<\/strong><\/p>\n<p>Nel Regno Unito, il Green Claims Code, pubblicato dalla Competition and Markets Authority nel 2021 e aggiornato regolarmente, rappresenta l\u2019equivalente funzionale della direttiva europea. Si basa su sei principi fondamentali che riguardano l\u2019accuratezza delle dichiarazioni, la chiarezza del messaggio, l\u2019assenza di omissioni rilevanti, la correttezza dei confronti, la considerazione dell\u2019intero ciclo di vita del prodotto e la verificabilit\u00e0 da parte di terzi.<\/p>\n<p>In Svizzera, la Segreteria di Stato dell\u2019economia disciplina le dichiarazioni ambientali secondo principi simili. In Norvegia, l\u2019Autorit\u00e0 dei consumatori applica regole comparabili nell\u2019ambito del quadro nordico sulle pratiche commerciali scorrette.<\/p>\n<p><strong>Tempistiche di applicazione: scadenze per le imprese<\/strong><\/p>\n<p>Il Green Claims Code nel Regno Unito \u00e8 gi\u00e0 operativo e la Competition and Markets Authority ha avviato indagini specifiche per settore. Sul fronte europeo, la Direttiva Green Claims dovrebbe essere recepita dagli Stati membri a partire dal 2026, con scadenze di conformit\u00e0 prima per le grandi imprese e successivamente per le PMI. I buyer B2B sono dunque invitati ad anticipare sin da ora, considerando che la conformit\u00e0 documentale richiede tempo e che anche i fornitori devono essere accompagnati in questa transizione per poter produrre le prove richieste.<\/p>\n<p><strong>I pilastri della conformit\u00e0: cosa richiede concretamente la legge alle imprese<\/strong><\/p>\n<p>La conformit\u00e0 alle nuove normative anti-greenwashing non pu\u00f2 limitarsi alla rimozione di alcune diciture nei cataloghi di prodotto. Essa implica la costruzione di una catena di prove documentate, verificabili e scientificamente riconosciute. Questa esigenza si basa su tre pilastri comuni sia alla direttiva europea sia al Green Claims Code britannico.<\/p>\n<p><strong>L\u2019obbligo di prova e le dichiarazioni ormai vietate<\/strong><\/p>\n<p>La Direttiva Green Claims e il Green Claims Code convergono su un punto centrale: tutte le dichiarazioni ambientali devono essere chiare e fondate su dati scientifici riconosciuti e verificabili. Le affermazioni generiche e fuorvianti prive di giustificazioni, come \u201ceco-friendly\u201d, \u201cgreen\u201d, \u201csostenibile\u201d, \u201camico dell\u2019ambiente\u201d o \u201ccarbon neutral\u201d senza adeguata documentazione, rientrano oggi nel perimetro delle normative. Il buyer B2B che integra nel proprio processo d\u2019acquisto un prodotto recante una dichiarazione non supportata si espone direttamente a responsabilit\u00e0, in quanto la diffusione di un claim non conforme comporta corresponsabilit\u00e0 agli occhi delle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<p>Questa responsabilit\u00e0 si inserisce in un contesto normativo pi\u00f9 ampio, in cui il dovere di vigilanza impone alle imprese di documentare e prevenire i rischi ambientali e sociali lungo l\u2019intera catena del valore.<\/p>\n<p><strong>LCA, PEF e verifica di terze parti come standard di riferimento<\/strong><\/p>\n<p>La Commissione Europea riconosce l\u2019analisi del ciclo di vita e il Product Environmental Footprint come metodologie di riferimento per comprovare le dichiarazioni ambientali. L\u2019analisi del ciclo di vita consente di valutare l\u2019impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dall\u2019estrazione delle materie prime fino alla fine del suo utilizzo. Il PEF costituisce un quadro standardizzato che permette confronti ambientali affidabili tra prodotti. Per le dichiarazioni comparative, la verifica da parte di un organismo terzo accreditato \u00e8 obbligatoria. Questi standard sono applicabili anche nel Regno Unito, con equivalenze riconosciute dalle autorit\u00e0 svizzere e norvegesi. La direttiva CSRD richiede inoltre alle imprese di rendicontare i propri dati ambientali, inclusi quelli derivanti dagli acquisti, rafforzando cos\u00ec la necessit\u00e0 di una documentazione alla fonte.<\/p>\n<p><strong>Green Claims e acquisti B2B: la fine dell\u2019autodichiarazione dei fornitori<\/strong><\/p>\n<p>Le nuove normative anti-greenwashing stanno trasformando radicalmente il ruolo dei buyer. Affidarsi esclusivamente alle dichiarazioni commerciali dei fornitori non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente: \u00e8 ormai necessario disporre di prove documentate, strutturate e verificabili in ogni fase del processo di acquisto.<\/p>\n<p><strong>Impatto sulla selezione dei fornitori: richiedere dati ambientali solidi<\/strong><\/p>\n<p>Una scheda prodotto che riporta diciture come \u201ceco-progettato\u201d o \u201cbassa impronta di carbonio\u201d senza documentazione non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente per giustificare un acquisto. I buyer devono richiedere ai fornitori report di analisi del ciclo di vita, dati PEF, certificazioni rilasciate da organismi terzi accreditati e tracciabilit\u00e0 documentale completa. Questo requisito diventa un vero e proprio criterio di selezione, al pari del prezzo o dei tempi di consegna. Un fornitore incapace di fornire questi elementi espone direttamente il buyer a un crescente rischio di non conformit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La responsabilit\u00e0 del buyer: mettere in sicurezza la catena del valore e il reporting CSRD<\/strong><\/p>\n<p>La direttiva CSRD richiede alle imprese di rendicontare i dati ambientali, inclusi quelli relativi agli acquisti indiretti. Un buyer che integra prodotti con dichiarazioni non conformi espone la propria organizzazione al rischio di report imprecisi, con possibili conseguenze sulla credibilit\u00e0 e sugli obblighi legali. Il buyer rappresenta il primo anello della conformit\u00e0 CSR: il rigore nella selezione dei fornitori determina direttamente l\u2019affidabilit\u00e0 dei dati riportati nei documenti di sostenibilit\u00e0 aziendale. Il responsabile CSR svolge in questo processo un ruolo essenziale di coordinamento tra il dipartimento acquisti e i team di reporting, garantendo che i dati raccolti rispettino gli standard richiesti.<\/p>\n<p><strong>Come adattare i processi di procurement a questo nuovo requisito di trasparenza?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019adeguamento dei processi di procurement ai requisiti dei Green Claims non richiede una revisione completa, ma piuttosto alcuni adattamenti strutturali in grado di generare miglioramenti significativi nella conformit\u00e0 e nella gestione del rischio fornitori, senza appesantire i processi esistenti.<\/p>\n<p><strong>Privilegiare eco-label riconosciute a livello europeo<\/strong><\/p>\n<p>La Direttiva Green Claims riconosce esplicitamente le eco-etichette ufficiali come prova valida delle dichiarazioni ambientali, tra cui l\u2019EU Ecolabel, il Blue Angel tedesco, il Nordic Swan scandinavo, oltre alle certificazioni FSC e PEFC per i prodotti in legno. Questi marchi integrano gi\u00e0 la verifica da parte di terze parti, costituendo una soluzione affidabile per i buyer B2B. La selezione di prodotti dotati di tali etichette riduce il carico di verifica garantendo al contempo la solidit\u00e0 delle dichiarazioni.<\/p>\n<p><strong>Affidarsi a distributori certificati per filtrare le dichiarazioni a monte<\/strong><\/p>\n<p>Un distributore B2B impegnato in una strategia di conformit\u00e0 ambientale pu\u00f2 svolgere un ruolo di filtro a monte, selezionando i prodotti secondo criteri documentati, mettendo a disposizione schede prodotto arricchite con dati PEF e certificazioni e riducendo cos\u00ec il carico di verifica per il buyer. In un contesto normativo sempre pi\u00f9 esigente, questo ruolo di intermediario qualificato acquisisce valore crescente.<\/p>\n<p>\u201cLa qualit\u00e0 ci porta naturalmente a orientarci verso la certificazione, per rassicurarci come buyer e svolgere correttamente il nostro lavoro. In una gara d\u2019appalto si richiedono diversi elementi ai fornitori, come qualit\u00e0 e sicurezza del prodotto. Oggi per\u00f2 manca quasi del tutto la certificazione del reale stato di ricondizionamento di un prodotto. In Manutan lavoriamo per creare certificazioni affidabili che possano essere richieste ai fornitori, con l\u2019obiettivo di garantire processi rigorosi e qualit\u00e0 verificabile.\u201d \u2013 Pierre-Emmanuel Saint-Esprit.<\/p>\n<p>Un catalogo filtrato secondo i requisiti ambientali attuali consente ai buyer B2B di accedere a dati strutturati, come certificazioni, eco-etichette riconosciute e schede tecniche dettagliate, facilitando la conformit\u00e0 ai Green Claims senza appesantire i processi interni.<\/p>\n<p><strong>Integrare i criteri di green claims nelle griglie di valutazione dei fornitori<\/strong><\/p>\n<p>Per strutturare la selezione dei fornitori, \u00e8 possibile integrare fin da subito diversi criteri in una griglia di valutazione:<\/p>\n<ul>\n<li>Disponibilit\u00e0 di un rapporto LCA o di dati PEF per ogni codice prodotto;<\/li>\n<li>Certificazione di terze parti a sostegno delle dichiarazioni comparative;<\/li>\n<li>Elenco dei marchi ecologici posseduti, con indicazione della data di validit\u00e0;<\/li>\n<li>Impegno documentato relativo allo Scope 3 nell\u2019ambito del quadro di rendicontazione CSRD;<\/li>\n<li>Politica di aggiornamento dei dati ambientali e frequenza di revisione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi criteri sono destinati a diventare progressivamente requisiti contrattuali nelle specifiche dei fornitori.<\/p>\n<p>Questo sviluppo ridefinisce il profilo del responsabile degli acquisti (A00370), le cui competenze devono ora includere la padronanza dei quadri di riferimento ambientali al pari della negoziazione dei prezzi o della gestione dei contratti.<\/p>\n<p><strong>Oltre il vincolo: trasformare la trasparenza ambientale in un fattore di performance negli acquisti<\/strong><\/p>\n<p>La conformit\u00e0 ai requisiti dei Green Claims pu\u00f2 essere percepita come un vincolo aggiuntivo, ma rappresenta in realt\u00e0 un\u2019opportunit\u00e0 strategica per le funzioni acquisti che scelgono di anticiparla.<\/p>\n<p><strong>Ridurre il rischio fornitori e rafforzare la resilienza della supply chain<\/strong><\/p>\n<p>Un fornitore incapace di documentare le proprie dichiarazioni ambientali rappresenta un rischio operativo crescente, legato a possibili ritiri dal mercato, perdita di certificazioni o sanzioni. Un portafoglio fornitori conforme ai requisiti dei Green Claims \u00e8 pi\u00f9 resiliente. La trasparenza ambientale diventa un indicatore di maturit\u00e0 e affidabilit\u00e0, in quanto i fornitori in grado di gestire correttamente i propri dati ambientali dimostrano anche un maggiore controllo dei processi produttivi e della conformit\u00e0 normativa complessiva.<\/p>\n<p><strong>Valorizzare gli impegni ambientali verso stakeholder e nel reporting CSRD<\/strong><\/p>\n<p>Un procurement documentato e conforme ai Green Claims alimenta direttamente il reporting CSRD, le risposte a gare d\u2019appalto con criteri CSR e la comunicazione istituzionale verso investitori, clienti e dipendenti. La trasparenza ambientale diventa cos\u00ec un asset immateriale dell\u2019azienda, rafforzando la credibilit\u00e0 degli impegni CSR, facilitando gli audit esterni e migliorando il rating extra-finanziario. Questo requisito di tracciabilit\u00e0 \u00e8 coerente con i principi della finanza sostenibile, dove le decisioni degli investitori dipendono sempre pi\u00f9 dalla solidit\u00e0 dei dati ambientali dichiarati.<\/p>\n<p><strong>Trasformare la conformit\u00e0 in vantaggio competitivo<\/strong><\/p>\n<p>Le aziende che anticipano la conformit\u00e0 ai Green Claims si posizionano davanti ai concorrenti, riducono l\u2019esposizione ai rischi normativi e rafforzano la propria credibilit\u00e0 presso gli stakeholder. La trasparenza ambientale smette di essere un vincolo e diventa un elemento distintivo visibile, nelle gare, nelle valutazioni dei clienti e nelle relazioni con investitori e partner istituzionali. Le organizzazioni che agiscono subito costruiscono un vantaggio difficile da colmare nel tempo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le dichiarazioni ambientali si stanno moltiplicando nei cataloghi dei fornitori B2B, ma la loro affidabilit\u00e0 \u00e8 raramente verificabile. Di fronte a questa realt\u00e0, l\u2019Unione Europea e il Regno Unito hanno avviato una riforma completa del quadro normativo che disciplina i green claims. 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