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Green Claims Code negli acquisti B2B: strategie per assicurare la conformità e ridurre i rischi di greenwashing

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Le dichiarazioni ambientali si stanno moltiplicando nei cataloghi dei fornitori B2B, ma la loro affidabilità è raramente verificabile. Di fronte a questa realtà, l’Unione Europea e il Regno Unito hanno avviato una riforma completa del quadro normativo che disciplina i green claims. Per buyer, responsabili CSR e direttori acquisti, questi sviluppi stanno ridefinendo le regole delle relazioni con i fornitori e della rendicontazione non finanziaria già oggi. La fine dell’autodichiarazione dei fornitori costringe le organizzazioni a rivedere i propri processi di selezione, la gestione dei rischi e la reportistica CSR.

  • Dichiarazioni ecologiche e Codice delle dichiarazioni ecologiche: cosa prevedono esattamente queste nuove norme contro il greenwashing?
  • I pilastri della conformità: cosa richiede concretamente la legge alle imprese
  • Dichiarazioni ecologiche e appalti B2B: la fine dell’autodichiarazione dei fornitori
  • Come adeguare i propri processi di approvvigionamento a questo nuovo requisito di trasparenza?
  • Oltre il semplice adempimento: trasformare la trasparenza ambientale in un fattore di miglioramento delle prestazioni negli appalti.

Le dichiarazioni ambientali si stanno diffondendo nei cataloghi dei fornitori B2B. “Eco-friendly”, “carbon neutral”, “sostenibile”: queste etichette compaiono su un numero crescente di pagine prodotto, ma la loro affidabilità è raramente davvero verificabile. In questo contesto, l’Unione Europea e il Regno Unito hanno intrapreso una riforma fondamentale del quadro normativo sui green claims. Per buyer, responsabili CSR e direttori acquisti, queste evoluzioni non sono più una prospettiva lontana: stanno ridefinendo già oggi le regole della relazione con i fornitori e della rendicontazione non finanziaria.

Green claims e Green Claims Code: cosa prevedono queste nuove normative anti-greenwashing?

I buyer B2B sono esposti ogni giorno a centinaia di dichiarazioni ambientali non verificabili. L’urgenza normativa è ora duplice: da un lato, l’Unione Europea sta finalizzando un quadro vincolante; dall’altro, il Regno Unito applica già le proprie regole. Comprendere questi due sistemi è il primo passo per mettere in sicurezza gli acquisti e la catena del valore.

La proposta di Direttiva Green Claims (UE): vietare le dichiarazioni ambientali non supportate

La proposta di Direttiva Green Claims della Commissione Europea, riferimento COM/2023/166, mira a regolamentare rigorosamente le dichiarazioni ambientali relative a prodotti e servizi, siano esse generiche come “green” o “sostenibile”, comparative come “meno inquinante di” o basate su etichette. Il testo è destinato ad applicarsi sia alle imprese B2C sia agli operatori B2B che formulano o diffondono tali affermazioni. Il calendario di adozione e implementazione può ancora evolvere, ma alle aziende viene già richiesto di rafforzare la solidità delle prove ambientali.

Il Green Claims Code (Regno Unito): un quadro parallelo post-Brexit per i green claims

Nel Regno Unito, il Green Claims Code, pubblicato dalla Competition and Markets Authority nel 2021 e aggiornato regolarmente, rappresenta l’equivalente funzionale della direttiva europea. Si basa su sei principi fondamentali che riguardano l’accuratezza delle dichiarazioni, la chiarezza del messaggio, l’assenza di omissioni rilevanti, la correttezza dei confronti, la considerazione dell’intero ciclo di vita del prodotto e la verificabilità da parte di terzi.

In Svizzera, la Segreteria di Stato dell’economia disciplina le dichiarazioni ambientali secondo principi simili. In Norvegia, l’Autorità dei consumatori applica regole comparabili nell’ambito del quadro nordico sulle pratiche commerciali scorrette.

Tempistiche di applicazione: scadenze per le imprese

Il Green Claims Code nel Regno Unito è già operativo e la Competition and Markets Authority ha avviato indagini specifiche per settore. Sul fronte europeo, la Direttiva Green Claims dovrebbe essere recepita dagli Stati membri a partire dal 2026, con scadenze di conformità prima per le grandi imprese e successivamente per le PMI. I buyer B2B sono dunque invitati ad anticipare sin da ora, considerando che la conformità documentale richiede tempo e che anche i fornitori devono essere accompagnati in questa transizione per poter produrre le prove richieste.

I pilastri della conformità: cosa richiede concretamente la legge alle imprese

La conformità alle nuove normative anti-greenwashing non può limitarsi alla rimozione di alcune diciture nei cataloghi di prodotto. Essa implica la costruzione di una catena di prove documentate, verificabili e scientificamente riconosciute. Questa esigenza si basa su tre pilastri comuni sia alla direttiva europea sia al Green Claims Code britannico.

L’obbligo di prova e le dichiarazioni ormai vietate

La Direttiva Green Claims e il Green Claims Code convergono su un punto centrale: tutte le dichiarazioni ambientali devono essere chiare e fondate su dati scientifici riconosciuti e verificabili. Le affermazioni generiche e fuorvianti prive di giustificazioni, come “eco-friendly”, “green”, “sostenibile”, “amico dell’ambiente” o “carbon neutral” senza adeguata documentazione, rientrano oggi nel perimetro delle normative. Il buyer B2B che integra nel proprio processo d’acquisto un prodotto recante una dichiarazione non supportata si espone direttamente a responsabilità, in quanto la diffusione di un claim non conforme comporta corresponsabilità agli occhi delle autorità competenti.

Questa responsabilità si inserisce in un contesto normativo più ampio, in cui il dovere di vigilanza impone alle imprese di documentare e prevenire i rischi ambientali e sociali lungo l’intera catena del valore.

LCA, PEF e verifica di terze parti come standard di riferimento

La Commissione Europea riconosce l’analisi del ciclo di vita e il Product Environmental Footprint come metodologie di riferimento per comprovare le dichiarazioni ambientali. L’analisi del ciclo di vita consente di valutare l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino alla fine del suo utilizzo. Il PEF costituisce un quadro standardizzato che permette confronti ambientali affidabili tra prodotti. Per le dichiarazioni comparative, la verifica da parte di un organismo terzo accreditato è obbligatoria. Questi standard sono applicabili anche nel Regno Unito, con equivalenze riconosciute dalle autorità svizzere e norvegesi. La direttiva CSRD richiede inoltre alle imprese di rendicontare i propri dati ambientali, inclusi quelli derivanti dagli acquisti, rafforzando così la necessità di una documentazione alla fonte.

Green Claims e acquisti B2B: la fine dell’autodichiarazione dei fornitori

Le nuove normative anti-greenwashing stanno trasformando radicalmente il ruolo dei buyer. Affidarsi esclusivamente alle dichiarazioni commerciali dei fornitori non è più sufficiente: è ormai necessario disporre di prove documentate, strutturate e verificabili in ogni fase del processo di acquisto.

Impatto sulla selezione dei fornitori: richiedere dati ambientali solidi

Una scheda prodotto che riporta diciture come “eco-progettato” o “bassa impronta di carbonio” senza documentazione non è più sufficiente per giustificare un acquisto. I buyer devono richiedere ai fornitori report di analisi del ciclo di vita, dati PEF, certificazioni rilasciate da organismi terzi accreditati e tracciabilità documentale completa. Questo requisito diventa un vero e proprio criterio di selezione, al pari del prezzo o dei tempi di consegna. Un fornitore incapace di fornire questi elementi espone direttamente il buyer a un crescente rischio di non conformità.

La responsabilità del buyer: mettere in sicurezza la catena del valore e il reporting CSRD

La direttiva CSRD richiede alle imprese di rendicontare i dati ambientali, inclusi quelli relativi agli acquisti indiretti. Un buyer che integra prodotti con dichiarazioni non conformi espone la propria organizzazione al rischio di report imprecisi, con possibili conseguenze sulla credibilità e sugli obblighi legali. Il buyer rappresenta il primo anello della conformità CSR: il rigore nella selezione dei fornitori determina direttamente l’affidabilità dei dati riportati nei documenti di sostenibilità aziendale. Il responsabile CSR svolge in questo processo un ruolo essenziale di coordinamento tra il dipartimento acquisti e i team di reporting, garantendo che i dati raccolti rispettino gli standard richiesti.

Come adattare i processi di procurement a questo nuovo requisito di trasparenza?

L’adeguamento dei processi di procurement ai requisiti dei Green Claims non richiede una revisione completa, ma piuttosto alcuni adattamenti strutturali in grado di generare miglioramenti significativi nella conformità e nella gestione del rischio fornitori, senza appesantire i processi esistenti.

Privilegiare eco-label riconosciute a livello europeo

La Direttiva Green Claims riconosce esplicitamente le eco-etichette ufficiali come prova valida delle dichiarazioni ambientali, tra cui l’EU Ecolabel, il Blue Angel tedesco, il Nordic Swan scandinavo, oltre alle certificazioni FSC e PEFC per i prodotti in legno. Questi marchi integrano già la verifica da parte di terze parti, costituendo una soluzione affidabile per i buyer B2B. La selezione di prodotti dotati di tali etichette riduce il carico di verifica garantendo al contempo la solidità delle dichiarazioni.

Affidarsi a distributori certificati per filtrare le dichiarazioni a monte

Un distributore B2B impegnato in una strategia di conformità ambientale può svolgere un ruolo di filtro a monte, selezionando i prodotti secondo criteri documentati, mettendo a disposizione schede prodotto arricchite con dati PEF e certificazioni e riducendo così il carico di verifica per il buyer. In un contesto normativo sempre più esigente, questo ruolo di intermediario qualificato acquisisce valore crescente.

“La qualità ci porta naturalmente a orientarci verso la certificazione, per rassicurarci come buyer e svolgere correttamente il nostro lavoro. In una gara d’appalto si richiedono diversi elementi ai fornitori, come qualità e sicurezza del prodotto. Oggi però manca quasi del tutto la certificazione del reale stato di ricondizionamento di un prodotto. In Manutan lavoriamo per creare certificazioni affidabili che possano essere richieste ai fornitori, con l’obiettivo di garantire processi rigorosi e qualità verificabile.” – Pierre-Emmanuel Saint-Esprit.

Un catalogo filtrato secondo i requisiti ambientali attuali consente ai buyer B2B di accedere a dati strutturati, come certificazioni, eco-etichette riconosciute e schede tecniche dettagliate, facilitando la conformità ai Green Claims senza appesantire i processi interni.

Integrare i criteri di green claims nelle griglie di valutazione dei fornitori

Per strutturare la selezione dei fornitori, è possibile integrare fin da subito diversi criteri in una griglia di valutazione:

  • Disponibilità di un rapporto LCA o di dati PEF per ogni codice prodotto;
  • Certificazione di terze parti a sostegno delle dichiarazioni comparative;
  • Elenco dei marchi ecologici posseduti, con indicazione della data di validità;
  • Impegno documentato relativo allo Scope 3 nell’ambito del quadro di rendicontazione CSRD;
  • Politica di aggiornamento dei dati ambientali e frequenza di revisione.

Questi criteri sono destinati a diventare progressivamente requisiti contrattuali nelle specifiche dei fornitori.

Questo sviluppo ridefinisce il profilo del responsabile degli acquisti (A00370), le cui competenze devono ora includere la padronanza dei quadri di riferimento ambientali al pari della negoziazione dei prezzi o della gestione dei contratti.

Oltre il vincolo: trasformare la trasparenza ambientale in un fattore di performance negli acquisti

La conformità ai requisiti dei Green Claims può essere percepita come un vincolo aggiuntivo, ma rappresenta in realtà un’opportunità strategica per le funzioni acquisti che scelgono di anticiparla.

Ridurre il rischio fornitori e rafforzare la resilienza della supply chain

Un fornitore incapace di documentare le proprie dichiarazioni ambientali rappresenta un rischio operativo crescente, legato a possibili ritiri dal mercato, perdita di certificazioni o sanzioni. Un portafoglio fornitori conforme ai requisiti dei Green Claims è più resiliente. La trasparenza ambientale diventa un indicatore di maturità e affidabilità, in quanto i fornitori in grado di gestire correttamente i propri dati ambientali dimostrano anche un maggiore controllo dei processi produttivi e della conformità normativa complessiva.

Valorizzare gli impegni ambientali verso stakeholder e nel reporting CSRD

Un procurement documentato e conforme ai Green Claims alimenta direttamente il reporting CSRD, le risposte a gare d’appalto con criteri CSR e la comunicazione istituzionale verso investitori, clienti e dipendenti. La trasparenza ambientale diventa così un asset immateriale dell’azienda, rafforzando la credibilità degli impegni CSR, facilitando gli audit esterni e migliorando il rating extra-finanziario. Questo requisito di tracciabilità è coerente con i principi della finanza sostenibile, dove le decisioni degli investitori dipendono sempre più dalla solidità dei dati ambientali dichiarati.

Trasformare la conformità in vantaggio competitivo

Le aziende che anticipano la conformità ai Green Claims si posizionano davanti ai concorrenti, riducono l’esposizione ai rischi normativi e rafforzano la propria credibilità presso gli stakeholder. La trasparenza ambientale smette di essere un vincolo e diventa un elemento distintivo visibile, nelle gare, nelle valutazioni dei clienti e nelle relazioni con investitori e partner istituzionali. Le organizzazioni che agiscono subito costruiscono un vantaggio difficile da colmare nel tempo.

 

Manutan Italia